[A] Se la circostanza che l'affittuario non risponda dei debiti fiscali e contributivi dell'affittante precluda che il motivo ostativo si trasli anche sull'impresa affittuaria. [B] Se a fronte di una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate attestante l’irregolarità del concorrente l’esclusione costituisca un atto dovuto. [C] Se il giudice amministrativo possa operare la verifica della regolarità fiscale dell'impresa concorrente incidenter tantum. [D] Se l'esclusione da una gara configuri una procedura esecutiva che l'art. 48 del D. Lgs. n. 2 del 1999 e/o l'art. 168 del R.D. n. 267 del 1942 vietano nei confronti del soggetto ammesso a procedura di amministrazione straordinaria. [E] Se, in mancanza dell’autorizzazione a partecipare e a permanere in gara, l’operatore la cui proposta di concordato con continuità aziendale sia stata omologata, possa conseguire l’aggiudicazione della gara. [F] Se possa considerarsi anomala un'offerta allorché la stessa sia riconducibile al minore costo del lavoro applicato al proprio personale rispetto a quello applicato da altra impresa.
SENTENZA N. ****
[A] La circostanza che l'affittuario non risponda dei debiti fiscali e contributivi dell'affittante (ai sensi dell'art. 2650 c.c.) non preclude che, ai fini della partecipazione alle gare pubbliche, il motivo ostativo si trasli anche sull'impresa affittuaria (benché questa versi in una situazione di regolarità) allorché ques...